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ruolo di RSPP 3 Anni, 6 Mesi fa
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Il sottoscritto Datore di Lavoro della società XXX, operante nel consorzio XXX, in occasione della rivalutazione dei rischi aziendali in corso di svolgimento ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, chiede Vs. parere per chiarire se nelle condizioni di continuare a svolgere il ruolo di RSPP della scrivente azienda, operante nel comparto metalmeccanico (costruzioni meccaniche di precisione e servizi di ingegneria) ed avente un numero di addetti pari a 38, computati secondo i criteri di cui all'art. 4 del suddetto D.Lgs. In particolare si fa presente che il sottoscritto ricopre il ruolo di RSPP fin dal 2001, senza essere in tal epoca anche Datore di Lavoro, ed ha regolarmente svolto attività di formazione ai sensi dell'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997. Inoltre il sottoscritto dichiara di avere le capacità ed i titoli richiesti all'art. 32 (commi 3 e 5) del D.Lgs. 81/2008." Vi ringrazio anticipatamente e Vi invio cordiali saluti
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Re:ruolo di RSPP 3 Anni, 6 Mesi fa
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Se ho interpretato bene la sua richiesta Lei vuol conoscere se può svolgere direttamente il ruolo di RSPP della sua Società composta attualmente da 38 lavoratori subordinati o ad essi equiparati.
Allo stato attuale lo svolgimento diretto di RSPP in base all’allegato 2 del D. Lgs. 81/08 è possibile fino ad un massimo di 30 lavoratori dipendenti o ad essi equiparati per le attività artigianali e industriali.
Per quanto attiene il possesso dei requisiti di cui all’ art. 32 commi 3 e 5 gli stessi abilitano a svolgere il ruolo di RSPP come esperto, logicamente deve anche possedere, ai sensi del secondo periodo del sopracitato art. 35 comma 2 a cui il comma 5 fa riferimento, l’attestato di frequenza del modulo C e dell’aggiornamento minimo del 20 % così come previsto dall’accordo Stato Regioni e Province Autonome
del 26.01.2006 che, per la continuità del possesso dei requisiti, gli attestati di frequenza dovevano essere datati entro il 14 febbraio 2008.
Il Presidente della CIDS
CIARCELLUTO Giuseppe
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