1-Info-Documenti-Mancanti | Sicurezza-Cantieri

Chi è online

 2 visitatori online

Ultimi Quesiti

inserirsi nel settore sicurezza come rspp
Scritto da yuretta PM/11/7 19:115311
Re:Differenza tra ASPP e RSPP
Scritto da emilia.bruno AM/06/11 11:06406
Re:Consulenza RSPP
Scritto da Francesco Cuccuini AM/05/9 09:05435
Saluti
Scritto da Francesco Cuccuini PM/05/6 18:05065
Re:Consulenza RSPP
Scritto da Francesco Cuccuini PM/05/6 18:05025

L'Esperto Risponde

Benvenuto/a, Ospite
Prego Accedi o Registrati.    Password dimenticata?
Info Documenti Mancanti (1 in linea) (1) Ospite
Vai alla fine pagina Rispondi al messaggio Preferiti: 0
Discussione: Info Documenti Mancanti
#1
admin (Amministratore)
Admin
Messaggi: 17
graph
Utente non in linea Clicca qui per vedere il profilo di questo utente
Info Documenti Mancanti 3 Anni, 8 Mesi fa Karma: 0  
Egregio sig. Ciarcelluto le volevo esporre un quesito.
Un mio cliente diventato proprietario di un immobile di grossa entit per donazione dal padre, premetto che allo stato attuale l'immobile costituito dalla struttura , i muri perimetrali e i tramezzi interni, dove non stata presentata notifica preliminare ne stato nominato il coordinatore della sicurezza.
Le chiedo poichè il cliente intende ultimare limmobile, come mi devo comportare con i documenti mancanti, forse devo comunicare la notifica come inizio lavori oggi? Premetto che ho necessit di montare il ponteggi per tre lati per una altezza media di m. 9,00 per il completamento della parte esterna.
Sicuro di un vostro riscontro porgo distinti saluti
 
Segnala ad un moderatore   Loggato Loggato  
  Per scrivere in questo Forum È necessario registrarsi come utenti di questo sito.
#2
admin (Amministratore)
Admin
Messaggi: 17
graph
Utente non in linea Clicca qui per vedere il profilo di questo utente
Re:Info Documenti Mancanti 3 Anni, 8 Mesi fa Karma: 0  
Per prima cosa bisogna conoscre se l'opera è stata iniziata prima o dopo l'entrata il vigore del d. lgs. 528/99.
Nel caso sia stata iniziata dopo, bisogna considerare se l'appalto era stato assegnato ad una sola impresa o più imprese e se l'entità dei lavori era uguale o superiore a 200 u/gg.
Se ad una sola impresa e l'entità non superara i 200 u/gg il committente non doveva nominare il coordinatore della sicurezza, né inviare la notifica preliminare.
Se ad una sola impresa e l'entità superava i 200 u/gg aveva il solo obbligo di inviare la notifica preliminare ai sensi dell'art. 11 lettera c) del vecchio d. lgs. 494/96.
Alla luce attuale (allegato IV del D.Lgs. 81/08)) suggerisco di procedere nel seguente modo:
- Il committente (atuale ereditario da considerarsi come continuazione del primo) deve nominare il Coordinatore in fase di esecuzione (art. 90 comma 11 ulimo capoverso del d. l. 81/08) il quale deve svolgere tutti i compiti previsti dall'art. 92, compreso la redazione del PSC e del fascicolo;
- Inviare la notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 comma 1 lettera b).

Per cercare di sanare il pregresso l'ereditario deve avere un contratto d'appalto con la prima impresa esecutrice in cui può essere dimostrato che la sola stessa era in grado di realizzare l'opera.

Mi auguro di aver contribuito a risolvere il problema esposto.

Cordialmente

Il Presidente della CIDS
CIARCELLUTO Giuseppe
tel. 085/4171575 - fax 085/4172676 - personal 333 1257003
 
Segnala ad un moderatore   Loggato Loggato  
  Per scrivere in questo Forum È necessario registrarsi come utenti di questo sito.
Vai all´inizio della pagina Rispondi al messaggio